Art. 5
LEGGE 16 aprile 1954, n. 156
In vigore dal 22 apr 1967
A completare il fabbisogno finanziario per la costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri contribuiranno gli enti pubblici e privati indicati nella convenzione di cui al primo comma del successivo mediante versamenti da effettuarsi nelle misure e con le modalità e alle scadenze stabilite nella predetta convenzione.
Allo stesso fine la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è autorizzata a percepire, con le modalità di riscossione della sovraimposta camerale un tributo a carico dei contribuenti camerali commisurato allo 0,30 per cento dell'imponibile dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B e di categoria C, gruppo 34°
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-04-16;156#art-5