Art. 3

LEGGE 16 aprile 1954, n. 156

In vigore dal 23 mag 1954
Le espropriazioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione delle opere previste dagli articoli precedenti dovranno essere iniziate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno essere portate a termine entro quattro anni. I lavori per la costruzione dell'aeroporto e per la sistemazione dell'attigua zona dovranno essere iniziati entro un anno e portati a termine entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Consorzio autonomo del porto di Genova provvederà direttamente alle operazioni di esproprio sulla base di piani di esproprio e di sistemazione approvati dal Ministero della difesa. Per ottenere, ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, la stima dei beni soggetti ad espropriazione per i quali i proprietari non abbiano accettato la indennità offerta ai termini dell'art. 24 della predetta legge, il prefetto farà ricorso all'Ufficio tecnico erariale di Genova. Le perizie compilate da detto Ufficio equivarranno, per tutti gli effetti dell'art. 48 della suddetta legge, alle perizie di cui al citato art. 32.
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