Art. 7
LEGGE 16 aprile 1954, n. 156
In vigore dal 23 mag 1954
Tutte le convenzioni e gli atti economici necessari o connessi con la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'aeroporto sono esenti da qualsiasi tributo od onere di qualsiasi natura, ivi compresa l'imposta generale sulle entrate conseguenti a dette convenzioni.
Sono altresì esenti da qualsiasi imposta o tassa le contribuzioni di cui all' nonchè le eventuali donazioni ed oblazioni devolute per lo stesso scopo e per l'esercizio dell'aeroporto; tutti gli atti necessari per la determinazione e la liquidazione delle contribuzioni suddette nonchè quelli necessari per le relative accettazioni; i contratti di appalto per la costruzione e manutenzione dell'aeroporto nonchè i contratti relativi alle operazioni finanziarie connesse con gli appalti stessi, compresi quelli per l'eventuale cessione del contributo dello Stato e dei contributi previsti dall'.
L'esenzione riguarda anche le imposte comunali, ivi compresa l'imposta di consumo sui materiali destinati alla costruzione e manutenzione dell'aeroporto.
Le contribuzioni di cui al primo comma dell' sono deducibili dal reddito degli enti sovventori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-04-16;156#art-7