Art. 11
LEGGE 16 aprile 1954, n. 156
In vigore dal 23 mag 1954
La durata del Consorzio autonomo del porto di Genova, prorogata al 30 giugno 1973, con l' del decreto-legge 1 marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 1984.
L'applicazione delle tasse e delle sopratasse di cui all'art. 25 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni, è parimenti prorogata al 30 giugno 1984.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-04-16;156#art-11