Art. 11 · LEGGE 16 aprile 1954, n. 156

Art. 11

LEGGE 16 aprile 1954, n. 156

In vigore dal 23 mag 1954
La durata del Consorzio autonomo del porto di Genova, prorogata al 30 giugno 1973, con l' del decreto-legge 1 marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 1984. L'applicazione delle tasse e delle sopratasse di cui all'art. 25 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni, è parimenti prorogata al 30 giugno 1984.
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