Art. 13

LEGGE 16 aprile 1954, n. 156

In vigore dal 23 mag 1954
Della somma annua di lire 500 milioni prevista dall'art. 4, lire 450 milioni saranno stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e lire 50 milioni faranno carico agli stanziamenti dei capitoli di detto stato di previsione corrispondenti al capitolo n. 296 dell'esercizio 1953-54. Alla copertura della spesa di lire 450 milioni sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1954-1955, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio nel capitolo concernente il fondo globale per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare coma legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 16 aprile 1954 EINAUDI SCELBA - TAVIANI - ROMITA - TREMELLONI - GAVA - VILLABRUNA - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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