Art. 2

LEGGE 16 aprile 1954, n. 156

In vigore dal 23 mag 1954
L'esecuzione delle opere previste dall'art. 1 è demandata al Consorzio autonomo del porto di Genova, il quale vi provvederà a mezzo di appositi stanziamenti sui fondi finanziati ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle norme sulla istituzione del Consorzio, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive sue modificazioni, ed alle condizioni particolari stabilite con la convenzione di cui al secondo comma del successivo . Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad apportare modifiche al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive sue modificazioni, al fine di adeguare le norme sulla istituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova ai nuovi compiti al Consorzio predetto affidati per effetto della costruzione dell'aeroporto e delle operazioni di gestione e manutenzione di cui al successivo . La gestione finanziaria relativa alla costruzione dell'aeroporto è tenuta dal Consorzio distinta dal proprio bilancio.
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