Art. 4
LEGGE 13 febbraio 1953, n. 60
In vigore dal 27 ott 2011
I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio
professionale, nè, in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato.
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