Art. 3
LEGGE 13 febbraio 1953, n. 60
In vigore dal 27 ott 2011
I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche, nè
esercitare le funzioni di cui all'articolo precedente in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede.
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