Art. 2

LEGGE 13 febbraio 1953, n. 60

In vigore dal 27 ott 2011
Fuori dei casi previsti nel primo comma dell', i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, nè esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco revisore direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente. Si applicano alle incompatibilità previste nel presente articolo le esclusioni indicate nel secondo comma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1953-02-13;60#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo