Art. 2
LEGGE 13 febbraio 1953, n. 60
In vigore dal 27 ott 2011
Fuori dei casi previsti nel primo comma dell', i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, nè esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco revisore direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente.
Si applicano alle incompatibilità previste nel presente articolo le esclusioni indicate nel secondo comma dell'.
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