Art. 8

LEGGE 13 febbraio 1953, n. 60

In vigore dal 17 mar 1953
Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che è investita del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore che non abbia ottemperato a quanto disposto nell'articolo precedente.
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LEGGE 13 febbraio 1953, n. 60 (Art. 8 Incompatibilità parlamentari.) — Testo vigente | Portale Normativo