Art. 8
LEGGE 13 febbraio 1953, n. 60
In vigore dal 17 mar 1953
Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che è investita del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore che non abbia ottemperato a quanto disposto nell'articolo precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1953-02-13;60#art-8