Art. 9

LEGGE 13 febbraio 1953, n. 60

In vigore dal 17 mar 1953
Oltre le incompatibilità previste dalla Costituzione, restano ferme tutte le altre incompatibilità e la varie cause di ineleggibilità contenute nelle leggi vigenti, salve, per queste ultime, le modifiche apportate dalla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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LEGGE 13 febbraio 1953, n. 60 (Art. 9 Incompatibilità parlamentari.) — Testo vigente | Portale Normativo