Art. 5
LEGGE 13 febbraio 1953, n. 60
In vigore dal 17 mar 1953
Ai membri del Governo non possono essere assegnate indennità o compensi per l'esercizio di funzioni di presidenza o amministrazione di enti o aziende dipendenti dai loro Ministeri o su cui i loro Ministeri debbano o possano esercitare vigilanza o controllo.
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