Art. 4 · LEGGE 13 febbraio 1953, n. 60

Art. 4

LEGGE 13 febbraio 1953, n. 60

In vigore dal 27 ott 2011
I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale, nè, in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1953-02-13;60#art-4