Art. 12

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 18 mar 1953
(Entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti regionali) Le leggi e i regolamenti regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale della Regione", salvo i casi d'urgenza previsti dal secondo comma dell'art. 127 della Costituzione.
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LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62 (Art. 12 Costituzione e funzionamento degli organi regionali.) — Testo vigente | Portale Normativo