Art. 11
LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62
In vigore dal 11 giu 2003
Promulgazione delle leggi regionali
Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta.
Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga"
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COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131
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COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131
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Al testo segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge della Regione (indicazione della Regione)".
Le leggi regionali sono riprodotte nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1953-02-10;62#art-11