Art. 18

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 18 mar 1953
(Divieto di attribuzione di talune prerogative e titoli ai consiglieri regionali) Ai membri dei Consigli regionali non possono essere attribuiti con legge della regione prerogative e titoli che per legge o per tradizione siano propri dei membri del Parlamento o del Governo.
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