Art. 15
LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62
In vigore dal 18 mar 1953
(Primi adempimenti del Consiglio)
Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza con l'elezione del Presidente, di due Vice presidenti e di due segretari.
Alla elezione del Presidente, dei due Vice presidenti e dei due segretari del Consiglio regionale si proceda con votazioni separate.
Ciascun consigliere vota un solo nome.
Il Consiglio elegge inoltre nel proprio seno, all'infuori dei membri della Giunta, tre revisori dei conti.
Ciascun consigliere vota due nomi.
I componenti l'ufficio di presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1953-02-10;62#art-15