Art. 10

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 18 mar 1953
(Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica) Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse. I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni.
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LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62 (Art. 10 Costituzione e funzionamento degli organi regionali.) — Testo vigente | Portale Normativo