Art. 10
LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62
In vigore dal 18 mar 1953
(Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica)
Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse.
I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni.
Storico versioni
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