Art. 10 · LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

Art. 10

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 18 mar 1953
(Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica) Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse. I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni.
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