Art. 16

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 18 mar 1953
(Assegno del Presidente del Consiglio regionale) Al Presidente del Consiglio regionale è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III.
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