Art. 12 · LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

Art. 12

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 18 mar 1953
(Entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti regionali) Le leggi e i regolamenti regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale della Regione", salvo i casi d'urgenza previsti dal secondo comma dell'art. 127 della Costituzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62#art-12