Art. 26

LEGGE 25 luglio 1952, n. 991

In vigore dal 1 gen 1956
(Trasferimento del possesso dei terreni da sistemare) Se la concessione delle opere di bonifica rende indispensabile trasferire il possesso dei terreni da, sistemare al concessionario delle opere stesse, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per i comprensori interessanti il territorio di due o più regioni, o il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste, per i comprensori ricadenti nel territorio di una sola regione, nell'atto in cui procedono alla concessione o con provvedimenti successivi, determinano anche le zone da occuparsi dal concessionario gradualmente, in relazione allo sviluppo dei lavori, ne precisano il termine di tempo, con riguardo alla durata dei lavori ed al periodo occorrente al primo avviamento, e stabiliscono la misura, della indennità di occupazione .
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LEGGE 25 luglio 1952, n. 991 (Art. 26 Provvedimenti in favore dei territori montani.) — Testo vigente | Portale Normativo