Art. 23

LEGGE 25 luglio 1952, n. 991

In vigore dal 15 ago 1952
(Sostituzione del consorzio ai proprietari obbligati) Nel caso di ritardo o di inadempienza del proprietario all'obbligo di attuare le direttive fondamentali di trasformazione dell'agricoltura, ove il Ministro per l'agricoltura e per le foreste non ritenga di procedere alla espropriazione, ai sensi dell' della presente legge, il consorzio di bonifica montana si sostituisce agli inadempienti. Le modalità e le condizioni della sostituzione saranno stabilite con le norme di attuazione.
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