Art. 16
LEGGE 25 luglio 1952, n. 991
In vigore dal 15 ago 1952
(Costituzione e compiti dei consorzi di bonifica montana)
Nei comprensori di bonifica montana classificati ai sensi dei precedenti possono costituirsi consorzi di bonifica montana tra i proprietari interessati, per iniziativa degli stessi o degli enti pubblici interessati. In difetto, si provvede d'ufficio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici.
I consorzi di bonifica montana provvedono all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica dei territori montani.
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, i consorzi di bonifica montana sono costituiti e disciplinati secondo le norme stabilite per i consorzi di bonifica al titolo V, capo I, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
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