Art. 12
LEGGE 25 luglio 1952, n. 991
In vigore dal 15 ago 1952
(Compiti e facolta)
I consorzi di prevenzione hanno facoltà di eseguire direttamente le opere di competenza privata che, interessando più fondi appartenenti a diversi proprietari, hanno bisogno di essere coordinati, sia nelle modalità che nel tempo dell'esecuzione.
Essi inoltre possono, previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, surrogarsi ai proprietari inadempienti nella esecuzione delle opere e degli interventi prescritti ai termini dell'articolo precedente, nonchè nella manutenzione delle opere stesse.
Storico versioni
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