Art. 14

LEGGE 25 luglio 1952, n. 991

In vigore dal 13 giu 1990
(Classificazione e delimitazione) I territori montani, che, a causa del degradamento fisico o del grave dissesto economico, non siano suscettibili di una proficua sistemazione produttiva senza il coordinamento della attività dei singoli e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato, possono essere delimitati e classificati in comprensori di bonifica montana su richiesta della maggioranza dei proprietari o di un qualsiasi ente interessato o del Corpo forestale dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142 .
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LEGGE 25 luglio 1952, n. 991 (Art. 14 Provvedimenti in favore dei territori montani.) — Testo vigente | Portale Normativo