Art. 9
LEGGE 25 luglio 1952, n. 991
In vigore dal 15 ago 1952
(Costituzione obbligatoria)
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura delle, province interessate e l'organo regionale competente, può costituire d'ufficio le aziende speciali ed i consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi previsti dagli articoli 139 e 155 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Sono abrogate le norme procedurali dell'art. 157 del citato provvedimento.
Il provvedimento, con il quale vengono costituiti la azienda speciale o il consorzio obbligatorio, di cui al primo comma, fissa altresì la misura e la durata del contributo di cui all'.
La gestione dei beni silvo-pastorali appartenenti ai Comuni o altri enti è fatta comunque con contabilità separata da quella degli enti interessati.
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