Art. 4

LEGGE 25 luglio 1952, n. 991

In vigore dal 15 ago 1952
(Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica) Il contributo previsto dall'art. 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, da commisurarsi alla povertà dei territori in cui operano gli enti, non può essere inferiore al 40 per cento e non può avere la durata inferiore ad anni cinque. Tale contributo può essere concesso nella misura del 75 per cento sulle spese per stipendi e assegni al personale tecnico e di custodia e su quelle d'ufficio, qualora le aziende speciali previste dal citato art. 139, i consorzi di cui all'art. 155, nonchè gli enti considerati nell'art. 150 del testo unico stesso, oltre alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli appartenenti agli enti assumano nelle rispettive circoscrizioni compiti di aggiornamento e di assistenza tecnica forestale, agraria o zootecnica.
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