Art. 1

LEGGE 25 luglio 1952, n. 991

In vigore dal 13 giu 1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142
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LEGGE 25 luglio 1952, n. 991 (Art. 1 Provvedimenti in favore dei territori montani.) — Testo vigente | Portale Normativo