Art. 11

LEGGE 25 luglio 1952, n. 991

In vigore dal 15 ago 1952
(Prescrizioni dei consorzi) Ai consorzi di prevenzione, sentiti anche gli Uffici del genio civile, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli organi regionali competenti, spetta di prescrivere le opere e gli interventi di competenza privata necessari alla buona regolazione delle acque ed alla conservazione del suolo. Ai detti consorzi, sentiti gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle province interessate, spetta altresì di prescrivere gli indirizzi culturali e le opere ed attività di miglioramento del suolo, in quanto indispensabili alla stabilità del terreno ed al buon regime degli scoli. Contro le prescrizioni dei consorzi, gli interessati, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, possono ricorrere al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che provvede di concerto con quello dei lavori pubblici.
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LEGGE 25 luglio 1952, n. 991 (Art. 11 Provvedimenti in favore dei territori montani.) — Testo vigente | Portale Normativo