Art. 22

LEGGE 25 luglio 1952, n. 991

In vigore dal 20 set 2025
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 25 luglio 1952, n. 991 (Art. 22 Provvedimenti in favore dei territori montani.) — Testo vigente | Portale Normativo