Art. 24
LEGGE 25 luglio 1952, n. 991
In vigore dal 15 ago 1952
(Espropriazione per inadempienza)
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può far luogo alla espropriazione totale o parziale del fondo, quando il proprietario non adempia agli obblighi della trasformazione e ne faccia richiesta il consorzio di bonifica montana, o, in mancanza, altro ente che si impegni ad attuare il piano offrendo adeguate garanzie.
Per quanto riguarda il procedimento, l'espropriazione è regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
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