Art. 29
LEGGE 25 luglio 1952, n. 991
In vigore dal 15 ago 1952
(Oneri reali sui fondi)
Le quote a carico dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza dello Stato, quelle dovute per la esecuzione e conservazione di opere di interesse comune a più fondi, nonchè le quote e i contributi cui i consorziati sono tenuti in applicazione della presente legge e per l'adempimento dei fini istituzionali dei consorzi, come il debito per il rimborso di spese sostenute in sede di surrogazione dei consorzi stessi ai consorziati inadempienti, costituiscono oneri reali sui fondi e sono esigibili con le norme ed il privilegio stabiliti per l'imposta fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. Il credito in surrogazione deve essere trascritto.
Alla riscossione si procede con le norme che regolano la esazione delle imposte dirette.
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