Art. 30
LEGGE 25 luglio 1952, n. 991
In vigore dal 15 ago 1952
(Attribuzione ad altri consorzi delle funzioni dei consorzi di bonifica e di prevenzione)
Le funzioni dei consorzi di prevenzione e quelle dei consorzi di bonifica montana possono essere assunte da qualsiasi altro consorzio amministrativo esistente, quando ne sia riconosciuta l'idoneità con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da emanare di concerto con quello per i lavori pubblici.
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