Art. 28
LEGGE 25 luglio 1952, n. 991
In vigore dal 15 ago 1952
(Dichiarazione di ultimazione della bonifica)
Eseguite le opere di competenza statale previste nel piano generale, di cui all', il Ministro per l'agricoltura e per le foreste fa procedere da apposita Commissione formata da tecnici dell'Amministrazione delle foreste, dell'agricoltura e dei lavori pubblici all'accertamento dei risultati generali conseguiti, al fine di stabilire se le opere compiute siano o meno sufficienti a promuovere il riassetto economico del comprensorio.
In caso affermativo, provvede a dichiarare ultimata la sistemazione, con la conseguenza che nessuna ulteriore opera, ancorchè resa necessaria da cause di forza maggiore, può più essere assunta dallo Stato, in virtù della presente legge, senza una nuova classificazione del territorio in comprensorio di bonifica montana. È fatta soltanto eccezione per la ricostituzione degli impianti meccanici per il prosciugamento o per la irrigazione dei terreni, quando la necessità della ricostituzione non dipenda, a giudizio del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da difetto di manutenzione da parte dell'ente che vi era obbligato.
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