Art. 27
LEGGE 4 aprile 1952, n. 218
In vigore dal 1 lug 1962
L'obbligo del versamento dei contributi dovuti per le forme di previdenza e di assistenza sociale obbligatorie previste dalla presente legge non cessa qualora il lavoratore, in età superiore ai 55 anni se donna e 60 anni se uomo, presti attività retribuita alle dipendenze altrui.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338
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