Art. 35

LEGGE 4 aprile 1952, n. 218

In vigore dal 30 apr 1952
Fino a che non sia diversamente disposto, ai beneficiari di pensione dei fondi e trattamenti speciali di previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si continueranno a corrispondere le prestazioni già a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e del Fondo di solidarietà sociale. Le disposizioni di cui al precedente comma valgono anche per le pensioni derivanti dalle convenzioni speciali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in quanto sussistano requisiti di pensionamento analoghi a quelli dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi primo e secondo del presente articolo saranno sostenuti dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al quale saranno versati i contributi già di pertinenza degli anzidetti due fondi.
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