Art. 39
LEGGE 4 aprile 1952, n. 218
In vigore dal 30 apr 1952
La decorrenza di applicazione della presente legge per quanto riguarda le prestazioni è stabilita al primo giorno del terzo mese antecedente a quello di entrata in vigore della legge medesima.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-04-04;218#art-39