Art. 39

LEGGE 4 aprile 1952, n. 218

In vigore dal 30 apr 1952
La decorrenza di applicazione della presente legge per quanto riguarda le prestazioni è stabilita al primo giorno del terzo mese antecedente a quello di entrata in vigore della legge medesima. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 aprile 1952 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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LEGGE 4 aprile 1952, n. 218 (Art. 39 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.) — Testo vigente | Portale Normativo