Art. 34
LEGGE 4 aprile 1952, n. 218
In vigore dal 1 gen 1965
Le norme contenute nella presente legge si applicano anche alle pensioni liquidate o da liquidare dell'E.N.P.A.L.S. ai propri assicurati, con le seguenti modifiche:
Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 600, i contributi sono sempre commisurati entro tale limite minimo.
Per la concessione della pensione di vecchiaia e superstiti devono risultare versati a favore dell'assicurato almeno 2700 contributi giornalieri; per la concessione della pensione di invalidità devono risultare versati almeno 900 contributi giornalieri e devono sussistere nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno 180 contributi giornalieri.
Il limite minimo di contribuzione previsto dal precedente per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria è fissato in 180 contributi giornalieri.
COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903
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