Art. 26

LEGGE 4 aprile 1952, n. 218

In vigore dal 30 apr 1952
È garantito a tutti i titolari di pensione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge un aumento minimo, rispetto al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data stessa, di lire 3600 annue. L'aumento minimo annuo di cui al comma precedente si applica anche al trattamento di pensione da corrispondersi al pensionato al quale si applicano le disposizioni di cui all'.
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LEGGE 4 aprile 1952, n. 218 (Art. 26 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.) — Testo vigente | Portale Normativo