Art. 16

LEGGE 4 aprile 1952, n. 218

In vigore dal 1 gen 1965
All'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dagli della presente legge, si provvede con un contributo dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con un contributo dei datori di lavoro e con il concorso dello Stato. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903 . COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903 .
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