Art. 13
LEGGE 4 aprile 1952, n. 218
In vigore dal 15 ago 1965
Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione, spetta al coniuge un'indennità pari a 45 volte l'ammontare dei contributi versati, semprechè nel quinquennio precedente la morte risulti versato o accreditato almeno un quindicesimo dei contributi indicati al n. 1) del primo comma dell' del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall' della presente legge.
L'indennità non può essere inferiore a lire 43.200 nè superiore a lire 129.600
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In mancanza del coniuge l'indennità spetta ai figli, semprechè per essi sussistano le condizioni stabilite dall' del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall' della presente legge.
L'indennità spettante ai figli è liberamente pagata a chi esercita la patria potestà.
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