Art. 23
LEGGE 4 aprile 1952, n. 218
In vigore dal 15 gen 2000
Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonchè al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo.
Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000 per ogni dipendente per il quale è stata effettuata l'abusiva trattenuta, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si, rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini della applicazione della presente legge o li diano scientemente errati ed incompleti, sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge
è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila
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I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.
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