Art. 20
LEGGE 4 aprile 1952, n. 218
In vigore dal 30 apr 1952
Nei contributi di cui agli , sono assorbiti quelli dovuti per la corresponsione della indennità di caropane, nelle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, ai termini dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770, e della legge 7 luglio 1948, n. 1093.
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