Art. 30
LEGGE 4 aprile 1952, n. 218
In vigore dal 30 apr 1952
In caso di morte, dopo l'entrata in vigore della presente legge, di un pensionato che abbia conseguito il diritto alla pensione nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944, spetta ai superstiti una indennità pari all'ammontare di una annualità della pensione rivalutata ai sensi del precedente , escluse le maggiorazioni per i figli.
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