Art. 25

LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

In vigore dal 22 apr 1961
Gli Istituti gestori, entro il 15 di ogni mese, verseranno al Tesoro dello Stato la quota dello 0,50 per cento di cui sopra, afferente al mese precedente. La quota medesima affluirà ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo