Art. 16

LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

In vigore dal 8 apr 1952
All'onere derivante dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli, si fa fronte con gli stanziamenti già disposti per l'assistenza ai profughi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1951-52. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti alle denominazioni dei singoli capitoli.
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LEGGE 4 marzo 1952, n. 137 (Art. 16 Assistenza a favore dei profughi.) — Testo vigente | Portale Normativo