Art. 7
LEGGE 4 marzo 1952, n. 137
In vigore dal 8 apr 1952
Sono motivi di cessazione immediata delle provvidenze previste dalla presente legge:
a) la cessazione dello stato di bisogno;
b) il rifiuto di assunzione di lavoro consono alle proprie attitudini;
c) il matrimonio per le donne profughe;
d) il provvedimento definitivo con cui venga negata la qualifica di profugo agli effetti della estensione dei benefici in favore dei reduci.
Nel caso di dimissioni o di abbandono volontario del lavoro, il sussidio non può essere concesso o ripristinato.
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