Art. 4
LEGGE 4 marzo 1952, n. 137
In vigore dal 8 apr 1952
Sempre che sussista lo stato di bisogno, ai profughi di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell', che rimpatrino dopo l'entrata in vigore della presente legge, è concesso, una volta tanto, un sussidio di lire 12.000, oltre a lire 5000 per ogni persona di famiglia a carico, in aggiunta a quello temporaneo mensile previsto dal precedente .
Ai profughi, di cui al precedente comma, sono rimborsate le spese di viaggio per le persone e per le cose dalla località, di sbarco o di confine al centro di raccolta o al Comune di elezione.
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